Sanzioni covid. Resto a casa, se invece esco cosa rischio?

In tutta Italia vige il divieto assoluto di uscire dall’abitazione a carico dei cittadini in “quarantena” e di quelli “positivi” al virus.

Negli altri casi, fino al 3 dicembre 2020 il divieto di spostamento è graduato in base al “livello di rischio” individuato dal Ministro della salute per ciascuna Regione (cosiddette zone rosse, arancioni e gialle). 

Nelle zone “ROSSE”, i cittadini possono spostarsi dall’abitazione soltanto per motivi di salute, per lavoro o per necessità, da dimostrarsi in caso di controllo delle Forze dell’ordine mediante consegna di autodichiarazione e altro mezzo di prova. 

A titolo esemplificativo, sono ammessi gli spostamenti per: raggiungere il luogo di lavoro, acquistare generi alimentari, sottoporsi a una visita medica, accudire un familiare non autosufficiente, rimediare alla rottura dell’impianto idraulico della seconda casa ubicata in un diverso comune, condurre il figlio minore presso l’abitazione del padre nel rispetto di un provvedimento giudiziario, accedere nei luoghi di culto, svolgere attività motoria in prossimità della propria abituazione, oppure attività sportiva all’aperto e in forma individuale.

Invece, nelle zone “ARANCIONI” sono vietati soltanto gli spostamenti fuori regione e dal territorio comunale, salvo giustificati motivi di salute, lavoro e necessità.

Nelle zone “rosse” cosa si rischia a uscire dell’abitazione senza giustificato motivo? E in quelle “arancioni” cosa accade quando ci si sposta fuori regione o dal comune di residenza?

In primo luogo, nei casi di violazione della “quarantena” possono essere contestati alcuni reati contro la “salute pubblica” (es. art. 452 cp), oppure la più lieve contravvenzione prevista dall’art. 260 “Testo Unico delle leggi sanitarie” (arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da € 500 a € 5.000).

Diversamente, lo spostamento ingiustificato, ricorrente anche in caso di “reticenza” perchè il cittadino non fornisce alle Forze dell’ordine né l’autocertificazione né le prove giustificative, è punito con la sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000, che può essere pagata entro 5 giorni nella misura ridotta di € 280. La sanzione è aumentata fino a 1/3 quando l’infrazione è avvenuta con l’utilizzo di un “veicolo”, mentre è raddoppiata in caso di illecito “reiterato”. 

Queste sanzioni (amministrative) sono accertate dal Prefetto in base alla disciplina dettata dalla L. n. 689/1981; pertanto i cittadini multati, entro 30 giorni dalla contestazione, possono presentare scritti difensivi allo stesso Prefetto, il quale in caso di rigetto emette “ordinanza-ingiunzione” impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di pace.

Infine, se alle Forze dell’ordine sono fornite false identità o qualità personali (es. il cittadino dichiara falsamente “sono medico”, “sono sposato”, “ho un figlio”, ecc.) scatta il reato di cui all’art. 495 cp, punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

Altrimenti, il cittadino è denunciato per aver commesso l’altro reato di cui all’art. 483 cp, punito con la reclusione fino a 2 anni, se – ad esempio – ha dichiarato falsamente di non essere sottoposto alla misura della quarantena. 

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