La “chirurgia estetica” produce anche dei “benefici fiscali”

Lo sai che, a certe condizioni, sulle prestazioni estetiche il paziente ha un doppio beneficio fiscale:

  1. il medico non addebita l’Iva
  2. il paziente può detrarle come spese sanitarie.

Gli interventi di chirurgia e medicina estetica sono prestazioni rese da medici specializzati in chirurgia plastica ed estetica con lo scopo di riparare gli inestetismi derivanti da una malattia, da un trauma o da un handicap, che spesso possono causare disagi psico-fisici.

Queste prestazioni sono “esenti” ai fini Iva, ossia il medico non addebita l’Iva, qualora siano collegate al benessere psico-fisico del paziente, e quindi alla tutela della sua salute.

Il paziente può detrarre dall’Irpef gli interventi estetici finalizzati alla tutela della sua salute, per la parte eccedente la franchigia di € 129 e nella misura del 19%. Inoltre, non c’è alcun limite massimo per la detrazione Irpef delle spese sanitarie, ma l’eventuale eccedenza di detrazione rispetto all’Irpef “lorda” dovuta nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa non può essere chiesta a rimborso, né riportata nei periodi successivi.

Tuttavia, se le complessive spese sanitarie sostenute in un periodo d’imposta superano la somma di € 15.493, la detrazione Irpef può essere rateizzata in 4 quote annuali di pari importo, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state effettuate.

Fai, però, attenzione!

L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare al medico il regime di esenzione Iva, oltre a recuperare la detrazione Irpef esercitata dal paziente, affermando la mancanza dello scopo terapeutico, vale a dire che la prestazione aveva l’esclusiva finalità di esaudire il desiderio del paziente di apparire “più attraente”.

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