I debiti tributari ereditati

Quando muore un parente (es. padre, madre) e tu rientri tra i
successori di legge o testamentari, devi pagare i debiti tributari
del defunto se hai soltanto presentato la dichiarazione di
successione
?
Con l’apertura della successione non acquisti la qualità di erede,
ma sei soltanto un chiamato alla eredità.
Per diventare erede devi accettare l’eredità e, a tal fine, non è
sufficiente aver presentato la dichiarazione di successione. Solo
dopo che hai accettato (anche tacitamente) l’eredità il Fisco può
chiederti i debiti del de cuius.

Pertanto, finchè non diventi erede non devi pagare tali debiti.
La rinuncia, che può essere fatta entro 10 anni dall’apertura della
successione ed è revocabile, ha effetto retroattivo in quanto
esclude il rinunciante dalla categoria dei successibili.


L’Agenzia delle Entrate, così come qualunque creditore del de
cuius, entro 5 anni può impugnare la rinuncia dell’eredità
sostenendo che il patrimonio personale del rinunciante sia
insufficiente per soddisfare i debiti tributari e l’eredita

(rinunciata) presenti un attivo.
Nel caso in cui, prima della tua rinuncia, non hai impugnato un
avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per
recuperare i debiti tributari del de cuius, puoi sempre opporti alla
successiva cartella di pagamento per far valere la tua estraneità
rispetto alla responsabilità tributaria del de cuius
derivante dalla
rinuncia, ancorchè tardiva. Infatti, il chiamato all’eredità, che ha
validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del de
cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della
successione e la rinuncia.
Ricordati, comunque, che se accetti l’eredità devi pagare i debiti
tributari “al netto” delle sanzioni, quali somme intrasmissibili agli
eredi
.
Presta, però, attenzione prima di accettare (anche tacitamente)
l’eredità, siccome l’accettazione, a differenza della rinuncia, non
è revocabile e neppure impugnabile.

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Avv. Roberto Simoni

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