Se un tuo immobile è occupato abusivamente devi pagare l’Imu?
In via generale, l’Imu si applica al possessore dell’immobile, trattandosi di un tributo rivolto soltanto ai contribuenti che possiedono un bene a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Infatti, il Legislatore individua nel possesso del bene l’indice di capacità contributiva inciso dall’Imu.
L’occupazione abusiva, rendendo l’immobile inutilizzabile e indisponibile per il proprietario, determina la mancanza del presupposto applicativo dell’Imu.
In tal caso, con decorrenza 1.1.2023, il Legislatore (art. 1, comma 81 della Legge n. 197/2022) ha escluso la debenza dell’Imu se per l’occupazione abusiva il proprietario ha presentato la denuncia penale, oppure è iniziato un procedimento penale. In questo caso, ai fini dell’esenzione Imu, il proprietario deve comunicare al Comune in cui è ubicato l’immobile sia l’inizio che la fine della condizione di indisponibilità.
Analogamente, l’Imu non è dovuta per i periodi anteriori al 2023.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (sent. n. 60/2024), dichiarando l’illegittimità dell’originaria disciplina Imu perchè non prevedeva l’esenzione in caso di occupazione abusiva, la quale ha precisato che il proprietario non deve pagare il tributo nel periodo decorrente dalla denuncia penale a quello in cui l’immobile è stato liberato.
A fronte di ciò, se per gli anni precedenti hai già pagato l’Imu nonostante il tuo immobile fosse occupato abusivamente, puoi recuperare il tributo presentando istanza di rimborso al Comune in relazione ai pagamenti risalenti a non più di 5 anni, semprechè tu abbia denunciato il fatto illecito dei terzi o sia iniziato un procedimento penale.
Invece, il rimborso è precluso in caso di rapporti esauriti, come quando il Comune ha già recuperato l’Imu sull’immobile occupato abusivamente e tu non hai impugnato l’avviso di accertamento, oppure si è formato un giudicato di rigetto sull’impugnazione che avevi proposto, così come sul diniego di rimborso che avevi già promosso. Viceversa, se il processo tributario è ancora pendente, è possibile far valere retroattivamente la citata sentenza della Corte Costituzionale.