Hai un investimento finanziario in un paese a fiscalità privilegiata
(es. Principato di Monaco) costituito con una donazione eseguita
dai tuoi genitori oltre dieci anni prima?
Cosa accade se non hai mai dichiarato l’attivo estero in Italia e
l’Agenzia delle Entrate ne è venuta a conoscenza?
Il Fisco, dopo aver riscontrato la mancata indicazione di tale
investimento nel quadro Rw della dichiarazione dei redditi, ai fini
Irpef applica la presunzione di imponibilità introdotta dall’art. 12,
comma 2 del DL n. 78/2009 per qualificare la giacenza del conto
estero come reddito evaso, oltre alla presunzione di fruttuosità
dell’investimento prevista dall’art. 6 del DL n. 167/1990.
Puoi contrastare la contestazione allegando documentazione
dimostrante sia che l’investimento è stato costituito con la
donazione eseguita dai genitori ben oltre dieci anni prima, sia la
gestione statica dell’attivo estero, vale a dire l’assenza di
versamenti sul conto estero successivi alla provvista iniziale e
diversi dall’accredito degli interessi corrisposti dalla Banca
estera. Dinanzi a tali prove, l’Agenzia, in forza dell’art. 6 del DL
n. 167/1990 (cd. presunzione di fruttuosità), può recuperare
l’Irpef solamente sul “reddito di capitale” derivante dagli interessi
generati dall’investimento estero ed irrogare la relativa sanzione
per dichiarazione infedele oltre a quella derivante dalla violazione
della disciplina del “monitoraggio fiscale” (art. 5 del DL n.
167/1990).
Al contrario, l’Agenzia non può recuperare, ai sensi
dell’art. 56-bis del D.Lgs. n. 346/1990, il bonifico dei tuoi
genitori alla stregua di atto gratuito rilevante ai fini dell’Imposta
sulle Donazioni, considerata l’intervenuta prescrizione rispetto
alla data di esecuzione della liberalità.