L’IMU sugli immobili “strumentali” è deducibile ai fini Ires e Irpef.

La Corte Costituzionale, con un recente comunicato stampa, ha preannunciato la pubblicazione della sentenza con cui è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1 del D.Lgs. n. 23/2011 (nell’originaria stesura) che qualificava l’Imu dell’anno 2012 totalmente “indeducibile” dalle Imposte sui redditi

Per effetto della pronuncia, della quale si attende la motivazione, l’Imu 2012 gravante sugli immobili “strumentali” è onere fiscale (art. 99 del Tuir) deducibile al 100% dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

La notizia è positiva per alcuni operatori economici, ancorchè la sentenza confermi la parziale deducibilità dell’Imu per gli anni dal 2013 al 2021, nella misura del 30% per il 2013, 20% dal 2014 al 2018, del 50% per il 2019, del 60% per il 2020 e 2021. Diversamente, solo a decorrere dal 2022 è prevista la totale deducibilità (L. n. 160/2019). 

Invece, non cambia niente per l’Irap, rispetto alla quale l’Imu resta indeducibile.

Cosa accade adesso?

Limitatamente all’Imu pagata per il 2012, la sentenza produce effetti retroattivi nel limite dei “rapporti esauriti”, vale a dire soltanto a favore delle partite Iva che avevano già presentato l’istanza di RIMBORSO entro 48 mesi dal versamento delle Imposte sui redditi del 2012, e rispetto alle quali non si è formato un giudicato (anche interno) nel processo coltivato da costoro contro il diniego di rimborso, oppure avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato lo scomputo dell’onere discusso.

Purtroppo, a tutti gli altri contribuenti è impedita la ripetizione dell’indebito per mancata presentazione dell’istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento delle Imposte sui redditi del 2012. Trattasi, infatti, di un termine di decadenza previsto dall’art. 38 del DPR n. 602/1973 che decorre dalla data del versamento e non da quella successiva in cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale (o, in altri casi, la contrarietà all’ordinamento comunitario) della legge regolante il tributo.

Cosicché, la rimozione dell’ostacolo è rimessa al legislatore, dal quale si auspica, anche considerata l’attuale emergenza covid penalizzante soprattutto gli operatori economici, un intervento al fine di consentire la richiesta di rimborso alle partite Iva “decadute”. 

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