L’amministratore di diritto (testa di legno) non risponde del reato di dichiarazione fraudolenta contenente costi documentati con fatture false.
Una società di capitali deduceva costi per consulenze rese da una ditta individuale, che non aveva pagato i tributi e neppure possedeva la struttura aziendale indispensabile per effettuare i servizi fatturati.
L’amministratore della società veniva denunciato per il reato previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 (“dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”), perché, al fine di evadere le Imposte sui redditi e l’Iva dovute dalla società, si avvaleva di fatture per operazioni “oggettivamente” inesistenti emesse dal suddetto fornitore per documentare varie consulenze.
L’Accusa contestava il ruolo di “testa di legno” dell’amministratore, perché, sebbene un suo congiunto (nella specie il marito) avesse concretamente svolto la gestione aziendale, era consapevole delle azioni del gerente “di fatto”; per cui, con l’assunzione dell’incarico formale e con la firma delle dichiarazioni dei redditi della società, l’amministratore di diritto aveva accettato tutti i rischi aziendali, ivi compresa la consumazione di reati tributari.
Il processo penale si è concluso con il proscioglimento emesso dal Tribunale di Firenze che, con sentenza n. 343/2019, pur ritenendo false le fatture contestate, valutava mancante in capo alla “testa di legno” l’elemento “soggettivo” del reato (dolo specifico).
Si riporta la motivazione del “giudicato” assolutorio:
TRIB. FIRENZE n. 343/2019
“In base alle testimonianze assunte e ai documenti acquisiti è infatti plausibile che l’amministratore – per quanto in quegli anni amministratrice della società – non fosse l’effettivo gestore della società. E’ dunque plausibile che ella non fosse a conoscenza della falsità delle fatture. In particolare, oltre ai vari testimoni che hanno riferito del ruolo solo formale dell’imputata, pare rilevante la scrittura privata autenticata con cui l’amministratore conferiva a suo marito poteri rappresentativi pressochè generali. È inoltre significativo che varie lettere d’incarico professionale al fornitore fossero firmate dal citato Liviotti e non dall’imputata”.
In questo modo, il Tribunale ha valutato assente la dimostrazione del “dolo specifico” occorrente per la consumazione del delitto di cui all’art. 2 cit., ritenendo la“testa di legno” non consapevole della falsità delle fatture, perchè il gerente di fatto (nella specie il marito) aveva interamente diretto la gestione societaria e intrattenuto i rapporti con il fornitore emittente le fatture contestate.
Nel caso di specie, il Giudice ha accertato la mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo perché la Procura aveva omesso la prova sia del contributo causale della testa di legno alla realizzazione del reato, sia della gestione societaria e della consapevolezza della falsità delle fatture da parte della stessa testa di legno, finanche l’eventuale utilità tratta da costei a seguito della consumazione del reato.
L’assoluzione è fondata sulle prove “a discarico” introdotte dalla difesa della testa di legno, tutte convergenti nel senso di scagionarla, con particolare riguardo all’assenza di consapevolezza della fittizietà dei costi e della mancanza di qualunque potere e possibilità di ingerenza di costei nella gestione societaria.
Il convincimento assolutorio è conforme al “diritto vivente”, in forza del quale: “il legale rappresentante di una società risponde dei reati in materia anche per violazione del semplice dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un “uomo di paglia”e di non aver scientemente accettato detta situazione. È necessario l’accertamento in concreto della consapevolezza dell’amministratore di diritto della fittizietà delle fatture utilizzate ai fini della presentazione di una dichiarazione fiscale”.
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Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.