Se con le tue azioni/omissioni hai prodotto debiti tributari, penalmente rilevanti, cosa accade se li rottami?
Esempio: omettendo di versare l’Iva, per un ammontare superiore ad € 250.000, sei stato denunciato per il reato previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.
Esempio: deducendo costi documentati con fatture false, l’Agenzia Entrate ha recuperato le imposte e ti ha denunciato per il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.
Lo sai che i benefici della rottamazione, così come delle altre sanatorie introdotte dalla Legge Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), sono anche “penali”.
La “definizione agevolata” dei debiti può farti prosciogliere dai reati tributari, o comunque può comportare la diminuzione delle sanzioni penali.
In particolare, il pagamento delle somme rottamate produce molteplici effetti “favorevoli” sul versante penale, come a titolo esemplificativo:
- Proscioglimento dai reati in materia di “riscossione” (art. 13, co. 1 del D.Lgs. n. 74/2000): es. omesso versamento Iva e delle ritenute, indebita compensazione di crediti non spettanti.
- Proscioglimento dai reati tributari per speciale “tenuità del fatto” (art. 131-bis c.p.).
- Riduzione della pena fino alla metà.
- Non sono applicate le pene accessorie (es. interdizione dalla carica di amministratore di società, pubblicazione della sentenza di condanna, ecc.).
- Non è disposta la confisca sul profitto del reato o sui beni corrispondenti.