La sanzione irrogata per omessa dichiarazione (Quadro RW) delle attività estere può essere “azzerata” o “ridotta”.
Nella disciplina del “monitoraggio fiscale” introdotta dal DL n. 167/1990, a carico dei contribuenti residenti grava l’obbligo dichiarativo delle attività estere che possono produrre redditi imponibili in Italia.
Quando hai omesso di dichiarare (Quadro RW) le attività estere (es. denaro, conti corrente, investimenti, ecc.), l’Agenzia delle Entrate applica la sanzione proporzionale dal 3% al 15% degli attivi non dichiarati, che viene raddoppiata dal 6% al 30% se hai detenuto i beni in paesi a “fiscalità privilegiata”.
Esempio: non hai dichiarato un conto corrente di € 1.000.000 detenuto in una banca francese, la sanzione va da € 30.000 (minimo) ad € 1500.000 (massimo).
Esempio: hai omesso di dichiarare un conto corrente con saldo di € 1.000.000 acceso presso una banca di Montecarlo, la sanzione va da € 60.000 (minimo) ad € 300.000 (massimo).
Trattandosi di una sanzione “non collegata” al tributo, con le sanatorie introdotte dalla Legge Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) puoi “azzerarla” o “ridurla” notevolmente.
In particolare:
- AZZERAMENTO mediante “rottamazione”, quando la sanzione è iscritta a ruolo e il carico è stato affidato ad ADER (Agenzia della Riscossione) entro il 30.6.2022. Per estinguere il debito devi soltanto presentare la domanda di rottamazione entro il 30.4.2023.
Esempio: sanzione irrogata di € 100.000, con la rottamazione il carico è azzerato.
- Pagamento del 15% o del 40% della sanzione irrogata, quando hai impugnato l’atto di contestazione dell’Agenzia e la controversia tributaria è pendente all’1.1.2023. Per l’esattezza, devi pagare il 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima sentenza depositata all’1.1.2023; mentre in tutti gli altri casi devi pagare il 40% della sanzione. La sanatoria richiede la presentazione della domanda e il pagamento del totale o della prima rata (delle n. 20 previste) entro il 30.6.2023.
Esempio: sanzione irrogata di € 100.000, per la definizione della sentenza favorevole occorre il pagamento di € 15.000, oppure in tutti gli altri casi è necessario pagare € 40.000
- Pagamento di 1/18 della sanzione minima prevista dalla legge (3% o 6%), quando all’1.1.2023 la controversia sull’impugnazione dell’atto di irrogazione è pendente presso la Corte di Cassazione. In questo caso, entro il 30.6.2023 devi trovare un accordo transattivo con l’Agenzia ed eseguire il pagamento in unica soluzione.
Esempio: sanzione minima di € 100.000, la definizione del ricorso per cassazione richiede il pagamento di € 5.555.