Quantificazione del contributo unificato in caso di impugnazione di un’ipoteca esattoriale.

L’Agente della riscossione notificava un’ipoteca al contribuente con cui erano protetti i debiti tributari contenuti in precedenti cartelle di pagamento.

Il contribuente impugnava l’ipoteca individuandone i “vizi propri” nell’omessa notificazione degli atti prodromici (cartelle di pagamento) e nella tardività del recupero.

Ai fini del pagamento del contributo unificato tributario (“cut”), la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale tassava il ricorso considerando soltanto i tributi contenuti nell’ipoteca impugnata.

Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese processuali, affermando l’illegittimità dell’ipoteca sia perchè adottata per cautelare un credito inferiore al limite legale, sia per tardività dell’azione recuperatoria derivante dalla mancata interruzione del termine di prescrizione, siccome le precedenti cartelle di pagamento non risultano notificate.

L’Agente della riscossione appellava la sentenza e nel giudizio di secondo grado il contribuente (vincitore) riproponeva le eccezioni rimaste “assorbite” in primo grado e presentava appello incidentale in relazione al “capo” della pronuncia dedicato alle “spese di lite”.

In questo modo, le questioni dell’omessa notifica delle cartelle presupposte e della tardività dell’attività recuperatoria erano semplicemente riproposte dal contribuente, siccome su di esse risultava “vittorioso” in primo grado.

Ai fini dell’applicazione del “cut”, in secondo grado il contribuente replicava la tassazione di primo grado basata sul valore dei tributi cautelati dall’ipoteca.

Tuttavia, la Segreteria della Commissione Tributaria Regionale, diversamente da quella di primo grado, riteneva insufficiente il versamento del “cut” effettuato dal contribuente in secondo grado, perché riteneva che mediante l’appello incidentale lo stesso contribuente avesse addirittura impugnato le precedenti cartelle di pagamento indicate nella motivazione dell’ipoteca.

A fronte del recupero promosso dalla Segreteria del Giudice d’appello, al contribuente veniva richiesto il pagamento dei contributi unificati calcolati su ciascuna delle precedenti cartelle non notificate, oltreché irrogata la sanzione pecuniaria pari al 200% del contributo ritenuto evaso.

Il contribuente impugnava la richiesta di pagamento dei maggiori contributi unificati e l’irrogazione della relativa sanzione.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze.

In specie, il Collegio ha rilevato l’errore commesso dalla Segreteria del Giudice d’appello, che aveva erroneamente apprezzato il contenuto degli atti difensivi del contribuente, siccome limitato ai “vizi propri” della sola ipoteca.

Si riporta la motivazione con cui è stata accolta l’impugnazione del contribuente:

CTP Firenze n. 82/1/2022

“L’impugnativa incidentale proposta dal contribuente avverso la sentenza della CTP di Firenze, cui si riferisce il c.u.t. preteso, non ha ad oggetto più atti impugnati ma soltanto un unico atto, avendo il contribuente impugnato “soltanto l’ipoteca per denunciarne vizi propri” e “circoscritto l’oggetto del processo alla validità o meno della sola iscrizione ipotecaria” denunciando con tale atto “questioni riguardanti la forma, il contenuto e il procedimento di adozione dell’ipoteca, senza mai impugnare gli atti presupposti”, e che pertanto è “errata l’affermazione avversaria secondo cui il contribuente avrebbe proposto in primo grado un “ricorso cumulativo” e che il successivo gravame avrebbe per oggetto n. 4 provvedimenti tributari”, rilevando l’illegittimità dell’atto impugnato, del “recupero a titolo di cut” e della “pretesa sanzionatoria” dell’Ufficio, “frutto di sviste giuridiche. Tale impugnativa incidentale, poneva un unico petitum, ossia l’accertamento dell’invalida iscrizione ipotecaria per le debitorie sottostanti la sua iscrizione. Pertanto, il valore della controversia – che, ai sensi del co. 5 dell’art. 9 TUSG (Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile) costituisce il criterio per la commisurazione del quantum di CUT dovuto – va commisurato al petitum della domanda e non certo alle sottostanti ragioni di essa (nella specie, le cartelle esattoriali la cui sommatoria di valore vanno a costituire l’ammontare di quanto oggetto di iscrizione ipotecaria). E’ il petitum a determinare – ai fini della competenza (art. 10 cpc) e, per relationem, anche ai fini del calcolo del CUT – il valore della domanda. Ove si ragionasse in termini diversi, come fa l’Ufficio di Segreteria della CTR, si arriverebbe all’assurdo di poter computare nel valore da tassare, ai fini del calcolo del CUT, finanche gli avvisi di accertamento sottostanti alle cartelle o altri atti intermedi per avventura emessi nel corso del procedimento amministrativo tributario”.

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