Assolto lo sponsor dal reato di dichiarazione fraudolenta perché sono insufficienti le prove dell’Accusa.

Un imprenditore (ditta individuale), sosteneva costi per sponsorizzazioni a favore di una associazione sportiva dilettantistica, deducendoli ai fini Ires e Iva.

La Procura della Repubblica qualificava “oggettivamente inesistenti” tutte le fatture emesse dall’associazione e ipotizzava che anche questo imprenditore avesse consumato il reato di dichiarazione fraudolenta utilizzando tali fatture false (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000).

Il processo penale si è concluso con l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Pistoia per insufficienza probatoria, e comunque perché la difesa dell’imprenditore aveva introdotto numerose prove a discarico per confermare l’esistenza della sponsorizzazione dedotta fiscalmente. Inoltre, veniva valorizzata, in chiave assolutoria, la mancata dimostrazione, da parte dell’Accusa, della “retrocessione” di somme dall’Associazione a favore dello sponsor.

Si riporta la motivazione assolutoria:

Trib. Pistoia n. 1542/2021

“L’Ente sportivo è risultato effettivamente operare nel settore ciclistico con una struttura organizzata, ed aver effettuato delle prestazioni pubblicitarie nelle corse delle gare ciclistiche reclamizzando lo sponsor di cui esponeva i marchi sopra le maglie e sui mezzi di trasporto. La documentazione prodotta dalla difesa offriva ulteriori indicazioni circa l’assenza di fatture fasulle con riferimento all’imputato, che non risulta citato nella documentazione extracontabile quale sponsor destinatario di retrocessioni e in ordine alla presenza di una organizzazione di uomini e mezzi in capo all’Ente ciclistico a dimostrazione dell’effettività dell’emittente. Gli elementi emersi dall’istruttoria non appaiono sufficienti a fornire prova certa della responsabilità dell’imputato. Gli elementi offerti dalla difesa, indicativi della effettiva e non meramente di facciata dell’Ente sportivo e dell’effettività della pubblicizzazione nelle gare ciclistiche organizzate di taluni degli sponsor, contestualmente coinvolti, come l’imputato, nella medesima indagine portano ad inficiare il presupposto logico del sillogismo posto alla base dell’ipotesi dell’accusa, ossia quello della falsità di tutte le fatture emesse per sponsorizzazione da parte dei detti enti ciclistici. La debolezza che tali emergenze documentate dalla difesa, nella specie le gare si svolgevano, gli sponsor erano pubblicizzati su maglie e mezzi utilizzati nelle gare ciclistiche, determinano nella tesi d’accusa, si salda, d’altra parte, perfettamente con la natura indiziaria dell’indagine, la quale già sconta dell’assenza di riscontri in ordine alla retrocessione delle somme versate in pagamento delle fatture (in forza di mezzi tracciabili utilizzati) idonea a comprovarne l’effettiva falsità. A ciò si aggiunga la esiguità del numero di fatture coinvolte quanto alla ditta dell’imputato; una esiguità che rende in sé inverosimile la ipotesi accusatoria stessa laddove no sia stata fornita, come nel caso di specie, alcuna prova del rilievo in termini fiscali che la deduzione di tali costi poteva assumere rispetto al fatturato della ditta nelle annualità incriminate. L’imputato va dunque assolto dei reati a lui ascritti, stante l’insufficienza degli elementi acquisiti, in un quadro di complessiva incertezza”.

Per saperne di più sul caso giudiziario, scrivi a studio@robertosimoni.it, ti rispondo personalmente!